OGM
Il MiPAF ha scelto la strada di
salvaguardare la biodiversità
dell'ambiente e la
tipicità dell'agro-alimentare
italiano, consentendo agli
agricoltori di scegliere liberamente
quali colture produrre:
convenzionali, biologiche,
transgeniche ed ai consumatori quali
prodotti portare in tavola.
geneticamente modi£icati in campo
agricolo.
LA NUOVA LEGGE SULLA COESISTENZA
La Legge n. 5 del 28 gennaio 2005,
pone la basi per consentire la
coesistenza fra le colture
transgeniche, convenzionali e
biologiche.
I PUNTI FONDAMENTALI DELLA LEGGE
- Le produzioni transgeniche
dovranno essere praticate
all'interno di filiere separate
rispetto a quelle convenzionali e
biologiche, per garantire ai
produttori, agli operatori della
filiera ed ai consumatori una
effettiva possibilità di scelta.
- Presso il MiPAF è stato istituito,
nel maggio del 2005, un Comitato
consultivo con il compito di
definire le linee guida per
garantire la coesistenza tra colture
transgeniche, convenzionali e
biologiche.
- Le Regioni e le Province autonome,
secondo quanto definito dal Comitato
consultivo nelle linee guida,
dovranno adottare un proprio Piano
di coesistenza nel quale saranno
definite, in accordo con le
Organizzazioni professionali degli
agricoltori e con gli altri soggetti
interessati, le regole tecniche per
realizzare la coesistenza.
- L'agricoltore che intende
coltivare OGM dovrà
comunicare alla Regione o
Provincia autonoma competente
per territorio, entro quindici
giorni dalla messa in coltura, la
localizzazione delle coltivazioni.
Dovrà, inoltre, elaborare un
piano di gestione aziendale
sulla base delle indicazioni fomite
dalla Regione o Provincia autonoma
competente nel Piano di coesistenza,
nonchè conservare appositi
registri aziendali contenenti
informazioni relative alle misure di
gestione adottate. Non possono
essere coltivate, fino all'adozione
dei Piani di coesistenza regionali,
le colture transgeniche, ad
eccezione di quelle autorizzate per
fini di ricerca e di
sperimentazione.
- il produttore che subisce un
danno derivante
dall'inosservanza da parte di altri
soggetti -agricoltori, fornitori di
mezzi tecnici, altri operatori della
filiera agricola delle misure
previste nel Piano di coesistenza
regionale ha diritto ad essere
risarcito. |